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Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.)

 

Anagrafe Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.)

 

A.I.R.E. – Informazioni generali

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

  • la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’Unione europea;
  • la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;

L’iscrizione all’A.I.R.E. è obbligatoria per i cittadini italiani residenti all’estero (Legge 27 ottobre 1988, n. 470).

Sono tenuti ad iscriversi all’AIRE tutti i cittadini che risiedono all’estero per periodi superiori a 12 mesi.

La Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024, introduce un nuovo regime sanzionatorio per i cittadini italiani residenti all’estero che non sono iscritti all’AIRE, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno di mancata iscrizione, fino a un massimo di 5 anni.

Le sanzioni amministrative non sono retroattive. Pertanto non si potrà essere sanzionati per il periodo antecedente al 1° gennaio 2024.

L’accertamento della violazione in materia di iscrizione anagrafica e l’irrogazione della sanzione sono di competenza esclusiva dei Comuni. È parimenti di competenza esclusiva del Comune comunicare l’avvenuta iscrizione all’AIRE, trascorso il periodo previsto dalla legge (180 giorni) da quando la pratica completa e corretta è stata presentata dal richiedente.

Lo status della propria richiesta di iscrizione è consultabile sul medesimo portale nel quale presentare la domanda: FAST-IT.

Sono esenti dall’obbligo di iscrizione A.I.R.E. le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore a un anno, i lavoratori stagionali, i dipendenti dello Stato in servizio diplomatico e consolare, i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è gratuita. La richiesta va effettuata attraverso il portale Fast It allegando la documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare e una copia del documento d’identità del richiedente.

La dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero deve essere resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

 

La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene:

  • per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
  • per perdita della cittadinanza italiana.