NASCITA
I figli di cittadini italiani, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. La loro nascita deve, pertanto, essere trascritta in Italia. Per richiedere la trascrizione di una nascita, si dovranno produrre all’Ufficio Consolare i seguenti documenti:
- in caso di FIGLIO/A NATO/A IN COSTANZA DI MATRIMONIO:
– atto di nascita (Rodny list) in originale emesso dall’Ufficio dello Stato Civile del Comune slovacco in cui la nascita è avvenuta, con allegato il modello internazionale plurilingue (ai sensi del Regolamento UE 2016/1191);
– modulo di richiesta di trascrizione dell’atto di nascita (scaricabile dalla sezione “Modulistica”) debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori;
– fotocopia dei documenti d’identità di entrambi i genitori.
- in caso di FIGLIO/A NATO/A FUORI DAL MATRIMONIO, i documenti da presentare sono diversi a seconda delle modalità con le quali è avvenuto il riconoscimento e di seguito specificate.
Figlio riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, prima o dopo la nascita:
– copia integrale in originale dell’atto di nascita (Rodny list) emesso dall’Ufficio dello Stato Civile del Comune slovacco in cui la nascita è avvenuta;
– copia integrale originale dell’atto di riconoscimento con allegata traduzione in originale in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato (l’elenco dei traduttori giurati è disponibile nella sezione “Traduzione e legalizzazione dei documenti”);
– modulo di richiesta di trascrizione dell’atto di nascita (scaricabile dalla sezione “Modulistica”) debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori;
– fotocopia dei documenti d’identità di entrambi i genitori .
Figlio riconosciuto da entrambi i genitori, ma in momenti diversi:
– copia integrale in originale dell’atto di nascita (Rodny list) emesso dall’Ufficio dello Stato Civile del Comune slovacco in cui la nascita è avvenuta;
– atto di riconoscimento di entrambi i genitori con allegata traduzione in originale in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato
– atto di assenso al riconoscimento dell’altro genitore da parte del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo o atto con il quale quest’ultimo presta il proprio consenso successivamente al riconoscimento, con allegata traduzione in originale in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato (qualora il riconoscimento riguardi di figlio minore di anni quattordici);
– atto di assenso del figlio del quale si effettua il riconoscimento, con allegata traduzione in originale in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato (in caso di figlio che abbia compiuto i quattordici anni);
– modulo di richiesta di trascrizione dell’atto di nascita (scaricabile dalla sezione “Modulistica”) debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori;
– fotocopia dei documenti d’identità di entrambi i genitori .
Attribuzione di cognome
A partire dal 29.12.2016, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 286, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2016, è possibile aggiungere al cognome del padre quello della madre. Ciò a condizione che vi sia una esplicita manifestazione di volontà da parte di entrambi i genitori.
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