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Matrimonio e unione civile

TRASCRIZIONE IN ITALIA DEL MATRIMONIO CELEBRATO ALL’ESTERO

Il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto presso il Comune italiano competente.

La richiesta può essere presentata direttamente al proprio Comune di iscrizione AIRE (in questo caso è necessario rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile comunale) oppure a questo Ufficio Consolare. La documentazione dovrà essere spedita per posta IN ORIGINALE all’indirizzo: Ambasciata d’Italia a Bratislava -Cancelleria Consolare – Palisady 49 -811 06 Bratislava (Slovacchia) allegando i seguenti documenti:

  • modulo di richiesta debitamente compilato e firmato (scaricabile dalla sezione “Modulistica”);
  • atto di matrimonio (Sobášny list) IN ORIGINALE, con allegato il modello internazionale plurilingue ai sensi del Regolamento UE 2016/1191 (in caso di matrimonio celebrato in Slovacchia o in Paesi UE);
  • fotocopia dei documenti d’identità degli sposi.

IMPORTANTE: in caso di atti di matrimonio celebrati in altri Paesi extra-UE, l’interessato dovrà provvedere alla legalizzazione (consolare o per apostille) sia dell’atto originale di matrimonio sia della relativa traduzione ufficiale in italiano.

 

MATRIMONIO PRESSO UN COMUNE SLOVACCO

Le informazioni relative al matrimonio civile in Repubblica Slovacca vengono fornite dal competente Ufficio dello Stato Civile che, dietro richiesta esplicita dei nubendi, fornisce loro la lista della documentazione necessaria.

Il cittadino italiano che intenda sposarsi in Slovacchia potrà richiedere alla Cancelleria Consolare di quest’Ambasciata il certificato di capacità matrimoniale o “Nulla Osta”, da presentare alle autorità locali prima della celebrazione del matrimonio, oltre al “certificato cumulativo di iscrizione nello schedario consolare, di cittadinanza italiana e di stato civile”.

 

MATRIMONIO PRESSO COMUNE/PARROCCHIA IN ITALIA

Pubblicazioni di matrimonio

I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, se lo desiderano, possono contrarre in Italia matrimonio civile o religioso avente effetti civili (rito cattolico concordatario o di altre confessioni che hanno concluso intese con lo Stato italiano).

Quale che sia la forma scelta (civile o religiosa), la celebrazione del matrimonio deve essere sempre preceduta dalla pubblicazione che, a seconda dei casi, deve essere richiesta:

– all’Ufficio Consolare dell’Ambasciata a Bratislava, nel caso in cui almeno uno dei nubendi sia residente nella Circoscrizione consolare;

– o in alternativa, all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza nel caso in cui uno dei nubendi (sposi) sia residente in Italia.

  • Richiesta di pubblicazioni all’Ufficio Consolare dell’Ambasciata a Bratislava

Per richiedere le pubblicazioni di matrimonio occorre far pervenire a questo Ufficio Consolare (per email all’indirizzo uffconsolare.bratis@esteri.it) la seguente documentazione:

  • formulario di richiesta di pubblicazioni compilato e firmato (scaricabile dalla sezione “Modulistica”);
  • fotocopia dei documenti d’identità dei nubendi;
  • in caso di matrimonio religioso/concordatario, sarà necessario presentare la richiesta di pubblicazioni con timbro e firma del Parroco o da altro Ministro di culto che celebrerà il matrimonio.

A tale documentazione andranno aggiunti i seguenti documenti.

Per il cittadino/a italiano/a:

  • dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 inerente la nascita sottoscritta dall’interessato/a (scaricabile dalla sezione “Modulistica”);
  • fotocopia del documento d’identità italiano;
  • in caso di divorzio: atto di matrimonio italiano con annotazione dello scioglimento; in alternativa e solo per divorzi pronunciati in Italia, copia della sentenza di divorzio italiana, passata in giudicato e registrata dal Comune, oppure copia dell’atto di nascita o atto di matrimonio italiano con l’annotazione a margine della trascrizione della sentenza.

Per il cittadino/a NON italiano/a:

  • atto/certificato di nascita originale del proprio Paese, debitamente legalizzato e tradotto;
  • fotocopia del documento d’identità straniero;
  • certificato di capacità matrimoniale originale (NON copia) legalizzato e tradotto, rilasciato non oltre 6 mesi prima della data prevista per il matrimonio; i cittadini degli altri Paesi dovranno produrre il nulla osta al matrimonio in originale (NON copia) emesso dal proprio Paese, legalizzato e tradotto, rilasciato non oltre 6 mesi prima della data prevista per il matrimonio.

L’ufficiale di stato civile verifica la regolarità della documentazione prodotta ed acquisisce d’ufficio eventuali altri documenti per provare l’inesistenza di impedimenti al matrimonio.

Effettuate le verifiche necessarie, i nubendi saranno convocati per sottoscrivere il processo verbale di pubblicazione. Qualora impossibilitalo a presentarsi personalmente preso l’Ufficio Consolare, uno dei nubendi può farsi rappresentare dall’altro/a munito/a di procura speciale in carta semplice (vedere sezione “Modulistica”).

Terminato il periodo di pubblicazione, l’Ufficio Matrimoni rilascerà un certificato di non-opposizione e la delega alla celebrazione del matrimonio da presentare all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove il matrimonio verrà celebrato o, in caso di matrimonio religioso, alla Parrocchia/Ministro di Culto ammesso dove avrà luogo la celebrazione del matrimonio.

Il matrimonio dovrà essere celebrato entro 180 giorni successivi alla pubblicazione.

 

MATRIMONIO CONSOLARE

Il Capo dell’Ufficio Consolare può celebrare un matrimonio nei casi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. 71/2011. Può non celebrarlo qualora vi si oppongano le leggi locali oppure se le parti non risiedono nella circoscrizione consolare.

Gli interessati dovranno inviare una formale richiesta indicando i motivi per i quali vogliono celebrare questo tipo di cerimonia. La richiesta deve essere indirizzata per email alla casella uffconsolare.bratis@esteri.it e deve contenere i dati anagrafici, i dati della residenza e quelli della cittadinanza degli interessati. Qualora l’istanza venga accolta si dovrà procedere alla richiesta di pubblicazioni, come avviene per i matrimoni da celebrare in territorio italiano.

All’istanza di celebrazione del matrimonio consolare, nel caso in cui uno dei nubendi sia straniero, dovrà essere presentato obbligatoriamente il nulla osta al matrimonio (ex art.116 Codice Civile), debitamente legalizzato e tradotto in italiano, o il “certificato di capacità matrimoniale” rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cittadinanza dello straniero.

 

MATRIMONIO IN UN ALTRO PAESE

Si consiglia di rivolgersi preventivamente all’autorità competente del Paese dove si intende contrarre il matrimonio e alle Rappresentanze consolari italiane in loco essendo diverse, in ciascun Paese, le leggi in materia matrimoniale (per individuare la Rappresentanza italiana competente è possibile consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).

 

UNIONE CIVILE

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge 20 maggio 2016, n. 76  “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

La legge disciplina, da un lato, il legame fra due persone dello stesso sesso, denominato “unione civile” e, dall’altro, la convivenza di fatto tra due persone dello stesso sesso o di sesso diverso.

L’Unione civile costituisce una formazione sociale tra persone dello stesso sesso dalla quale deriva una variazione dello stato civile delle parti.

Il cittadino italiano che intende costituire all’estero un’unione civile può rivolgersi all’Ufficio consolare italiano competente per residenza. Contestualmente alla costituzione dell’unione civile, le due parti possono eventualmente rendere le dichiarazioni relative alla scelta del cognome comune e/o al regime patrimoniale dei beni.

Le unioni civili costituite presso l’Ufficio consolare italiano sono trascritte nei registri dello stato civile del Comune di iscrizione AIRE del cittadino italiano.

Ai sensi della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, l’autorità consolare italiana può svolgere le funzioni di ufficiale dello stato civile in quanto non ostino le leggi e i regolamenti dello Stato di accreditamento. Pertanto non sempre è possibile procedere alla costituzione di unioni civili all’estero.