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Cittadinanza

Informazioni generali sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

La cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992.
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello jus sanguinis in virtù del quale il il figlio di un cittadino o di una cittadina italiana acquista automaticamente la cittadinanza italiana, indipendentemente dal luogo di nascita.
La cittadinanza italiana può inoltre essere acquisita, oltre che per filiazione, anche in determinate altre circostanze previste dalla legge.

ACCERTAMENTO O ACQUISIZIONE/RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

L’autorità competente ad effettuare l’accertamento o a ricevere le istanze di acquisizione della cittadinanza è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’Ufficio consolare territorialmente competente.

COSTI

A decorrere dall’8 agosto 2009, le istanze o le dichiarazioni concernenti l’elezione, l’acquisto, il riacquisto, la rinuncia o la concessione della cittadinanza italiana sono soggetti al pagamento di un contributo di 250 euro da versare a favore del Ministero dell’Interno.

A decorrere dall’8 luglio 2014 tutte le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne sono soggette al pagamento di una percezione consolare per il trattamento della domanda di 300 Euro.

 

Per informazioni sui casi di maggiore rilevanza, si invita a consultare il menu a destra:

  • RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA JURE SANGUINIS (DISCENDENZA DIRETTA SENZA INTERRUZIONE DI POSSESSO);
  • ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO CON CITTADINO/A ITALIANO/A;
  • RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA (A SEGUITO DI PERDITA).

 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE 2016/679 – Art. 13)
Informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis o della sua acquisizione per naturalizzazione (artt. 5 e 7, nonché art. 9 comma 1, lett. c, e comma 2 della Legge 91/1992)