Si informa che ai sensi del Decreto Legge 69/2023, i genitori di figli minori non dovranno più presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE).
Il novellato articolo 3-bis della Legge 1185/1967 prevede tuttavia la possibilità che uno dei genitori richieda l’inibizione al rilascio del documento all’altro genitore nel caso in cui il trasferimento di quest’ultimo all’estero possa rappresentare concretamente un tentativo di sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi verso i figli. L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.
Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.