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Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

L’iscrizione all’A.I.R.E. è obbligatoria per i cittadini italiani residenti all’estero (Legge 27 ottobre 1988, n. 470). Sono esenti dall’obbligo di iscrizione A.I.R.E. le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore a un anno, i lavoratori stagionali, i dipendenti dello Stato in servizio diplomatico e consolare, i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero. L’iscrizione all’A.I.R.E. è gratuita.

La dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero deve essere resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

L’aggiornamento delle informazioni riguardanti i cittadini residenti all’estero, oltre ad essere un obbligo di legge, è necessaria per poter usufruire dei servizi consolari (ad es. rilascio di documenti d’identità, di dichiarazioni, ecc.), votare nella Circoscrizione estero, ricevere le comunicazioni delle Autorità italiane.

Conseguenze dell’iscrizione all’A.I.R.E. sono la cancellazione dal Servizio Sanitario Nazionale e il trasferimento della competenza in materia di copertura sanitaria alle autorità sanitarie locali.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’A.I.R.E.

La richiesta va effettuata attraverso il portale Fast It  allegando la documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare e una copia del documento d’identità del richiedente. Sarà cura dell’operatore consolare, una volta controllata l’esattezza della documentazione prodotta, trasmette l’istanza al Comune di competenza.

> ATTENZIONE: Dall’1 gennaio 2026, come previsto dalla legge di conversione del Decreto Legge n. 198/2022, per accedere al portale dei servizi consolari “Fast It” si dovrà utilizzare la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi).

L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.

L’iscrizione all’A.I.R.E. é GRATUITA.

L’aggiornamento dell’A.I.R.E. dipende dal cittadino.

L’interessato deve comunicare tempestivamente all’ufficio consolare:

  • il trasferimento della propria residenza o abitazione all’estero;
  • la variazione di indirizzo (al Consolato di iscrizione se la variazione avviene nella stessa circoscrizione consolare, al nuovo Consolato di competenza se la variazione avviene verso altra circoscrizione consolare);
  • le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
  • la perdita della cittadinanza italiana.

I cittadini iscritti all’AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza. Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente). Sarà cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.

La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene:

  • per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
  • per perdita della cittadinanza italiana;