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AVVISO MISURE PREVENTIVE SULLA DIFFUSIONE COVID-19 – QUARANTENA OBBLIGATORIA

UFFICIO DELLA SALUTE PUBBLICA DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

Ordinanza pubblica con cui si comunica la proclamazione della decisione sull’imposizione di misure preventive con riguardo al contagio e alla diffusione della malattia contagiosa COVID-19

DECISIONE

Impone le seguenti misure:

1. A tutte le persone con residenza temporanea o permanente nella Repubblica Slovacca, soggiornanti nella Repubblica Slovacca per più di 90 giorni oppure svolgenti attività lavorativa nella Repubblica Slovacca che nel periodo a partire dal 10.03.2020 fanno ritorno dal territorio della Repubblica Popolare Cinese, della Repubblica di Corea, della Repubblica Islamica dell’Iran e della Repubblica Italiana nella Repubblica Slovacca viene imposto affinché immediatamente dopo il ritorno nella Repubblica Slovacca comunichino tale fatto telefonicamente o elettronicamente all’erogatore dell’assistenza sanitaria…

2. A tutti gli erogatori di assistenza sanitaria specializzati in medicina generica o pediatria viene imposto affinché, alle persone con residenza temporanea o permanente nella Repubblica Slovacca, soggiornanti nella Repubblica Slovacca per più di 90 giorni oppure svolgenti attività lavorativa nella Repubblica Slovacca che nel periodo a partire dal 10.03.2020 fanno ritorno dal territorio della Repubblica Popolare Cinese, della Repubblica di Corea, della Repubblica Islamica dell’Iran e della Repubblica Italiana nella Repubblica Slovacca, come anche alle persone conviventi con le persone di cui al punto 1, prescrivano l’isolamento domiciliare ai sensi del § 12 comma 2 lett. f) della legge n. 355/2007 Racc. leggi per il periodo di 14 giorni.

3. Le misure di cui ai punti 1 e 2 non riguarda:

– camionisti che attraversano gli Stati di cui al punto 1 oppure effettuano trasporto, carico o scarico di merci nei Paesi di cui al punto 1,

– conducenti ed equipaggio del servizio di trasporti sanitari che effettuano trasporto di un paziente attraverso il territorio della Repubblica Italiana o dal territorio della Repubblica Italiana,

– piloti commerciali che non abbandonano il bordo dell’aereo con eccezione della preparazione prima del volo e tra due voli, durante il transito o voli di ritorno.

Alle persone indicate in questo punto si impone affinché in presenza di qualsiasi sintomo influenzale lo comunichino senza indugio all’erogatore dell’assistenza sanitaria specializzati in medicina generica convenzionato. Ai camionisti che attraversano gli Stati di cui al punto 1 oppure che effettuano trasporto, carico o scarico di merci negli Stati di cui al punto 1 viene imposto affinché durante il carico e lo scarico di merci utilizzino respiratori FFP2 oppure FFP3, limitino al massimo contatto diretto con il personale dello Stato di cui al punto 1 e che il veicolo sia attrezzato con guanti di gomma da usare all’occorrenza e con il gel antibatterico da utilizzare regolarmente per disinfettare le mani. Ai conducenti e l’equipaggio del servizio di trasporto sanitario che effettuano il trasporto attraverso il territorio della Repubblica Italiana oppure dal territorio della Repubblica Italiana viene imposto affinché il trasporto sia effettuato soltanto con veicoli con separazione dello spazio per il paziente, affinché durante il trasporto utilizzino mezzi di protezione personale (respiratori FFP3, visiere protettive, guanti) e utilizzino gel antibatterico per la disinfettazione regolare delle mani.

Validità: a partire dal 10.03.2020 fino alla revoca.

Le persone oggetto della misura sono tenute:

a) a monitorare il proprio stato di salute (manifestazione veloce di almeno uno di questi sintomi: febbre, tosse, difficoltà respiratorie, dispnea) e nel caso di manifestazione dei sintomi senza indugio contattare telefonicamente il medico curante e l’ufficio regionale della salute pubblica territorialmente competente e sottoporsi al prelievo di materiale biologico,

b) ad astenersi dai contatti sociali (es. eventi culturali, sociali, sportive o altre manifestazioni di massa o di ricevere persone o di svolgere attività sociali nel luogo di isolamento),

c) ad astenersi dal viaggiare,

d) ad astenersi dalla partecipazione alle attività formative con eccezione delle forme in e-learning,

e) ad astenersi dall’attività lavorativa con l’eccezione del lavoro dall’isolamento domiciliare,

f) ad astenersi da qualsiasi attività che comporterebbe l’allontanamento dal luogo di isolamento oppure a ricevere visite.