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Protezione consolare

 

Protezione consolare

ASSISTENZA AI DETENUTI
Nel caso di arresto in un Paese straniero, il cittadino italiano ha diritto a chiedere la protezione consolare, nell’ambito della quale la Rappresentanza diplomatico-consolare può:
- rendere visita al detenuto;
- fornire nominativi di legali in loco;
- curare i contatti con i familiari;
- assicurare, quando necessario e consentito dalle norme locali, assistenza medica e generi di conforto al detenuto;
- intervenire per il trasferimento in Italia, qualora il connazionale sia detenuto in Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei detenuti del 21.3.1983 o con cui siano in vigore accordi bilaterali;
- intervenire, in particolari casi, per sostenere domande di grazia.
Il Consolato, per contro, non può intervenire in giudizio per conto del connazionale e/o farsi carico delle spese legali.

ASSISTENZA LEGALE
L'assistenza legale può essere prestata attraverso l’indicazione di un legale di fiducia e - in casi di particolare gravità - anche sotto forma di aiuto finanziario a connazionali indigenti.
Tale aiuto da parte dell’ufficio consolare per il pagamento delle spese legali può essere concesso - in caso di comprovata indigenza - sotto forma di:
- sussidio per i residenti all’estero nella circoscrizione di competenza;
- prestito con promessa di restituzione per i connazionali in transito.
La Rappresentanza, prima di richiedere l'imputazione di spesa di assistenza legale in favore di connazionali detenuti all'estero, accerterà previamente l'eventuale disponibilità dei familiari in Italia a farsi carico delle relative spese.


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